Lo Statuto
Art. 1 – Lo Statuto
Il presente Statuto regge l'Associazione Culturale "VELEURA" di Velva, in seguito denominata semplicemente VELEURA, ne disciplina il funzionamento e ne determina l'ordinamento e l'amministrazione.
Le norme dello Statuto Sociale possono essere modificate soltanto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto e delibera valida con il voto del cinquanta per cento più uno dei presenti.
In seconda convocazione a condizione che il numero dei partecipanti sia almeno pari alla metà più uno dei Soci aventi diritto a partecipare e delibera valida con il voto del cinquanta per cento più uno dei presenti.
Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione si ricostituisce, pertanto, come Associazione di Promozione Sociale (APS) conservando la denominazione di Veleura e la forma giuridica di Associazione.
Con l’eventuale iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del suddetto D. Lgs., l’Associazione avrà l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 2 – La Sede Sociale - La Natura - Gli Scopi - Le Affiliazioni - la Durata
La Sede Sociale di VELEURA, è in Velva (fraz. di Castiglione Chiavarese - GE), via Veleura n°76/1.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
VELEURA è un'associazione apolitica e non persegue fini di lucro.
Gli scopi sono, in generale, orientati ad intraprendere iniziative utili all'interesse di Velva e del suo territorio, dei suoi abitanti, residenti e non residenti, senza interferire con iniziative dei singoli e senza sostituirsi ad esse.
In particolare, promuove iniziative di vario tipo o natura finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, demo-etnoantropologico, ambientale ed enogastronomico di Velva. Si pone come interlocutore nei confronti delle Istituzioni Pubbliche e Private allo scopo di intraprendere e/o sostenere iniziative finalizzate a tutelare, valorizzare e promuovere la frazione di Velva e del suo territorio.
Inoltre l’Associazione organizza e gestisce, in proprio o tramite persone delegate e competenti, attività culturali, formative, ricreative;
- informa sulle tematiche ambientali e su argomenti qualificanti per il territorio;
- l’Associazione orienta la propria azione ai principi di parità di genere e di pari opportunità, promuovendo un ambiente inclusivo, rispettoso e libero da ogni forma di discriminazione basata sulla differenza. In tutte le attività e nei rapporti con volontari, beneficiari e stakeholder, valorizza le differenze e garantisce equità, partecipazione e rispetto dei diritti, in coerenza con i valori comunitari e di solidarietà che ne ispirano l’impegno.
- svolge anche ogni altra attività di interesse generale di cui all’art 5 del D. Lgs. 117/2017 ricomprese nello statuto dell’Ente al quale l’Associazione può liberamente affiliarsi.
Le attività dell’Associazione sono svolte avvalendosi, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3 – L’anno Sociale
L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 3l dicembre.
Il Bilancio Consuntivo deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno solare e presentato alla successiva Assemblea Ordinaria per la ratifica congiuntamente al Bilancio Preventivo relativo all'anno successivo. Previo esame da parte del Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo, la Relazione del Consiglio Direttivo ed il Bilancio Preventivo devono essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria, nel corso della quale devono essere discussi ed approvati.
Art. 4 – Il Patrimonio
Il patrimonio Sociale è costituito dalle quote sociali, da contributi ed erogazioni di Soci e privati, di Enti Bancari, di delibere Comunali, da donazioni, lasciti o successioni, da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali avanzi derivanti dall'organizzazione di attività culturali ed enogastronomicihe, dagli immobili, dal materiale fisso e mobile. L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’associazione è dotata di apposito Conto Corrente stabilito dal CD e intestato all’Associazione Veleura.
Art. 5 – Le Categorie dei Soci
I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
- SOCI FONDATORI - Sono coloro che risultano tali dall'atto Costitutivo dell'Associazione Culturale VELEURA.
- SOCI ORDINARI - Sono coloro che entrano a far parte dell'Associazione successivamente alla sua fondazione.
- SOCI SOSTENITORI - Sono coloro che, entrati a far parte dell'Associazione successivamente alla sua fondazione, versano una quota libera superiore a quella stabilita annualmente.
- SOCI ONORARI - Sono le persone, indicate di volta in volta dal Consiglio Direttivo, per particolari meriti.
Tutte le categorie dei Soci hanno ed avranno sempre gli stessi diritti e doveri previsti dallo Statuto.
Art. 6 – L’Ammissione di Soci
L'ammissione dei Soci è aperta a tutte le persone di provata moralità̀ e serietà̀, con il benestare del Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari, così come i Sostenitori, sono ammessi dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati, presentata e firmata compilando un apposito modulo e fatta pervenire ad un membro del CD. L'ammissione del nuovo Socio sarà esecutiva, solo previo versamento della quota sociale, con delibera in merito nel corso della prima seduta del CD utile successiva alla richiesta di adesione. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro dei Soci. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
In caso di rigetto della domanda il Comitato Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci L’Assemblea Generale dei soci in occasione della prima successiva convocazione.
La quota associativa stabilita per l'anno in corso sarà versata per intero indipendentemente dal mese nel quale il Socio viene ammesso. E’ escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Il pagamento della quota associativa non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
I Soci Onorari, nominati esclusivamente dal CD, sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Art. 7 – I Doveri dei Soci
Tutti i Soci accettano ad ogni effetto le norme statutarie e le deliberazioni adottate dal CD o dall'Assemblea dei Soci. I Soci hanno il dovere di contribuire allo sviluppo di VELEURA ed alla migliore organizzazione delle manifestazioni indette dall'Associazione. Hanno, inoltre, il dovere di non porre in essere atti o comunque comportamenti che, direttamente o indirettamente, abbiano a pregiudicare gli scopi, gli interessi nonché la reputazione dell'Associazione Culturale VELEURA e dei suoi Associati.
Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri, ed hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati delle spese personalmente ed effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali ed ai sensi di legge;
- recedere dall’appartenenza all’associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al CD.
Gli Associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione ed alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare nei termini prescritti la quota annuale stabilita nel rispettivo ammontare dal CD;
- non arrecare danni morali o materiali all’Associazione.
Art. 8 – La Cessazione della Qualità di Socio
La qualità di Socio viene a cessare per i seguenti motivi:
- per dimissioni mediante comunicazione scritta
- per il mancato pagamento della quota associativa annuale;
- per azioni e/o comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione e/o lesive della sua immagine pubblica, su delibera del CD.
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione dell'attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).
Con la cessazione della qualità di Socio, nessuna pretesa può essere fatta valere nei confronti di VELEURA o del suo patrimonio sociale. Le quote sociali sono intrasmissibili per atto tra vivi, e non rivalutabili.
Art. 9 – Gli Organi Sociali
Gli organi sociali dell’Associazione Culturale "VELEURA" sono:
- l'Assemblea del Soci
- il Consiglio Direttivo (CD)
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere
Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 10 – L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci, che è sovrana, può essere:
- Ordinaria (AO);
- Straordinaria( AS);
L’Assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli Associati tra i suoi membri.
- L'Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull’esclusione degli associati;
- f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L’Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
L'Assemblea Ordinaria, a cadenza annuale, deve tenersi nel primo semestre di ogni anno. Ogni tre anni, l'Assemblea Ordinaria ha il compito di eleggere il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Straordinaria è indetta dal Presidente del CD ogni qualvolta egli ritenga di convocarla od a seguito di richiesta scritta indirizzatagli da almeno un decimo dei Soci aventi diritto.
I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato ha diritto ad un solo un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
Art. 11 – La Validità dell'Assemblea
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione con la presenza del cinquanta per cento più uno degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la validità di entrambe le Assemblee tra la prima e seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ogni Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno, la data della riunione, l'orario, il luogo, e la data di eventuale seconda convocazione- Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, da inviare 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea, all’indirizzo o canale elettronico preferenziale indicato dal socio all’atto della sua iscrizione, nonché pubblicato sul sito Internet ufficiale dell’Associazione oltre che esposto nelle bacheche comunali di Velva.
Il CD o il Presidente possono, per particolari ragioni, invitare alle Assemblee persone esterne all'Associazione, ma senza conferirgli il diritto di voto.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo (CD)
Il CD viene eletto dai Soci ogni 3 (tre) anni, salvo l'anno di fondazione di VELEURA (2004) durante il quale, avendo solo funzione di avvio dell'attività̀, viene considerato provvisorio. Più specificatamente, il CD eletto con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, scadrà̀ e deporrà̀ il suo mandato il 31 dicembre 2004. I componenti del CD possono essere rieletti senza limitazione di mandati. Il CD, oltre a quanto specificatamente previsto, ha il compito della direzione e dell'organizzazione dell'attività̀ dell'Associazione per il perseguimento dei fini sociali. Il CD è composto da 9 consiglieri ed elegge nel proprio seno, con votazione palese, un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere/Segretario e può attribuire ad alcuni Soci incarichi specifici. Le cariche possono essere variate in qualsiasi momento dal CD. Esso è convocato dal Presidente e deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Il CD deve essere convocato al più presto dal Presidente qualora ne facciano richiesta scritta almeno tre suoi componenti e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla data della richiesta. Le riunioni del CD sono valide con la presenza di almeno 5 componenti di esso. Le delibere del CD sono valide con l'approvazione della maggioranza dei presenti alla riunione. Il CD ha la facoltà di nominare una o più persone, Soci o non soci, per lo studio di particolari settori di attività o per l'approntamento di proposte da sottoporre all'esame del CD stesso. Il CD ha il potere di deliberare l'assunzione di debiti, sentito il parere dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. Il CD stabilisce inoltre l'importo annuale della quota associativa.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea Ordinaria utile.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario/tesoriere;
- amministra l’Associazione;
- predispone il bilancio d’esercizio lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme;
- realizza il programma di lavoro, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- propone alla assemblea dei soci l’esclusione dell’associato;
- determina l’ammontare della quota associativa;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’eventuale iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
Art. 13 – Il Presidente
ll Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione Culturale VELEURA con tutti i poteri ed i doveri inerenti a tale qualità. Egli deve con particolare cura guidare l'attività̀ dell’Associazione Culturale e prende ogni iniziativa tendente allo sviluppo ed all'affermazione dell'Associazione in relazione agli scopi sociali, oltre a quanto particolarmente a lui demandato dalle presenti norme.
Egli è anche presidente dell'Assemblea e del CD. È eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti ed Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
Il CD può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all’anno) e del CD (almeno quattro volte all’anno con cadenza trimestrale e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Presidente può contrarre impegni ed obblighi per nome e per conto dell’Associazione da egli rappresentata per la esclusiva realizzazione delle attività sociali, nonché di operare l’apertura di conti correnti intestati all’Associazione. Tali attività devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e comunque entro il termine di trenta giorni. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del CD nella prima seduta utile e comunque entro il termine di trenta giorni.
Art. 14 – Il Vice -Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza di questi, in tutti i compiti previsti dall'Art. 13.
Art. 15 – Il Segretario
Il segretario è nominato dal CD fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce. È responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del CD che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.
Ha, inoltre, ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell’Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.
Art. 16 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal CD tra i suoi membri. Cura, in generale, tutto ciò che attiene all'Amministrazione. In particolare custodisce l'archivio nonché́ il registro dei verbali delle Assemblee, quello del CD ed ogni altra documentazione; tiene l'elenco dei Soci; svolge le funzioni di Segretario del CD e redige i verbali delle riunioni; ha il compito di tenere la contabilità̀ ed il movimento di cassa; controlla il puntuale pagamento delle quote da parte dei Soci. Prepara col segretario la stesura dei bilanci.
In particolare:
- provvede, di concerto con il CD alla redazione dei bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- cura l’inventario di tutti i beni dell’Associazione e la contabilità generale;
- tiene una accurata registrazione di tutta l’attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;
Visti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari
Ha firma libera e congiunta con il Presidente per le operazioni di prelevamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente della Associazione.
La carica di tesoriere è cumulabile con quella di segretario.
Art. 17 – Lo Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione Culturale VELEURA può̀ essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con la maggioranza di almeno quattro quinti degli aventi diritto al voto. Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione Culturale VELEURA per qualunque causa, è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità̀ analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n" 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 18 – Disposizioni Finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
Il testo pubblicato corrisponde allo Statuto registrato. È presente un refuso ortografico che non incide sul contenuto giuridico del documento.

